[1]Allegato

[2]ACCORDO SUL TRASPORTO MARITTIMO TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UN LATO, E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE, DALL'ALTRO IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD, Parti del trattato che istituisce la Comunita' europea, in seguito denominati "Stati membri della Comunita'", e LA COMUNITA' EUROPEA, in seguito denominata "Comunita'" da un lato, e IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE in seguito denominato "Cina", dall'altro, TENUTO CONTO dell'accordo di cooperazione commerciale ed economica concluso nel maggio 1985 tra la Comunita' economica europea e la Repubblica popolare cinese, TENUTO CONTO dell'importanza delle relazioni che esistono fra la Comunita' e i suoi Stati membri e la Cina nel settore dei trasporti marittimi, CONVINTI che la cooperazione tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali favorira' lo sviluppo di relazioni commerciali ed economiche tra la Cina e la Comunita' e i suoi Stati membri, DESIDEROSI di rafforzare e di consolidare le relazioni tra le parti nel settore dei trasporti marittimi internazionali, sulla base del principio di uguaglianza e del reciproco vantaggio, RICONOSCENDO l'importanza dei servizi di trasporto marittimo e nell'intento di promuovere ulteriormente i trasporti intermodali che comprendono una tratta marittima allo scopo di migliorare l'efficienza della catena di trasporti, RICONOSCENDO l'importanza che riveste lo sviluppo di un'impostazione flessibile e fondata sulla logica del mercato e i vantaggi che presenta, per gli operatori economici delle due parti, la possibilita' di controllare e di operare i propri servizi di trasporto internazionale di merci nel contesto di un efficiente sistema di trasporti marittimi internazionali, TENUTO CONTO dell'esistenza di accordi bilaterali conclusi tra gli Stati membri della Comunita' e la Cina nel settore marittimo, ESPRIMENDO IL LORO APPOGGIO ai negoziati multilaterali riguardanti i servizi di trasporto marittimo organizzati nell'ambito della Organizzazione mondiale del commercio, HANNO DECISO di concludere il presente accordo ed a tal fine hanno designato come plenipotenziari: IL REGNO DEL BELGIO: Isabelle DURANT Vice Primo Ministro e Ministro della mobilita' e dei trasporti IL REGNO DI DANIMARCA: Bendt BENDTSEN Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA: Manfred STOLPE Ministro federale dei trasporti, della costruzione e dell'edilizia abitativa Wilhelm SCHONFELDER Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica federale di Germania LA REPUBBLICA ELLENICA: Georgios ANOMERITIS Ministro della marina mercantile IL REGNO DI SPAGNA: Francisco ALVAREZ-CASCOS FERNANDEZ Ministro della promozione dello sviluppo LA REPUBBLICA FRANCESE: Pierre SELLAL Ambasciatore, Rappresentante Permanente della Repubblica francese L'IRLANDA: Peter GUNNING Rappresentante Permanente aggiunto dell'Irlanda LA REPUBBLICA ITALIANA: Pietro LUNARDI Ministro delle infrastrutture e dei trasporti IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO: Henri GRETHEN Ministro dell'economia, Ministro dei trasporti IL REGNO DEI PAESI BASSI: Roelf Hendrik de BOER Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa LA REPUBBLICA D'AUSTRIA: Mathias REICHHOLD Ministro federale dei trasporti, dell'innovazione e della tecnologia LA REPUBBLICA DEL PORTOGALLO: Luis Francisco VALENTE DE OLIVEIRA Ministro dei lavori pubblici, dei trasporti e dell'edilizia abitativa LA REPUBBLICA DI FINLANDIA: Kimmo SASI Ministro dei trasporti e delle comunicazioni IL REGNO DI SVEZIA: Ulrica MESSING Ministro delle comunicazioni IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E D'IRLANDA DEL NORD: David JAMIESON Sottosegretario di Stato ai trasporti LA COMUNITA' EUROPEA: Bendt BENDTSEN Ministro dell'economia, del commercio e dell'industria del Regno di Danimarca Presidente in esercizio del Consiglio dell'Unione europea Loyola de PALACIO Vicepresidente della Commissione delle Comunita' europee IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA POPOLARE CINESE: Chunxian ZHANG Ministro delle comunicazioni della Repubblica Popolare Cinese I QUALI, dopo aver scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, HANNO CONVENUTO LE DISPOSIZIONI CHE SEGUONO: ARTICOLO 1 FINALITA' Il presente accordo intende migliorare, nell'interesse degli operatori economici delle parti, le condizioni nelle quali si svolgono le operazioni di trasporto marittimo di merci destinate e provenienti dalla Cina, destinate e provenienti dalla Comunita', nonche' destinate e provenienti dalla Comunita' e dalla Cina, da un lato, ed i paesi terzi, dall'altro. L'accordo si basa sui principi della libera prestazione dei servizi di trasporto marittimo, del libero accesso alle merci e al traffico con i paesi terzi, dell'accesso senza restrizione ai servizi ausiliari, nonche' sul principio del trattamento non discriminatorio in relazione all'utilizzo dei servizi portuali ed ausiliari e in relazione alla presenza commerciale. Esso riguarda tutti gli aspetti dei servizi porta a porta.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art1 · fonte su Normattiva