DI APPLICAZIONE 1. Il presente accordo si applica ai trasporti marittimi internazionali di merci ed ai servizi logistici, comprese le operazioni multimodali che comprendono una tratta marittima, tra i porti della Cina e quelli degli Stati membri della Comunita', nonche' ai trasporti marittimi internazionali di merci fra i porti degli Stati membri della Comunita'. Esso si applica inoltre al traffico con i paesi terzi e ai movimenti di attrezzature quali i container vuoti (che non vengono trasportati come merci contro pagamento) fra i porti cinesi o i porti di uno Stato membro della Comunita'. Se le navi di una parte navigano da un porto all'altro dell'altra parte oppure da un porto all'altro di uno Stato membro della Comunita' per caricarvi merci destinate a paesi esteri o per scaricarvi merci provenienti da paesi esteri, tali operazioni sono considerate facenti parte del trasporto marittimo internazionale. Ii presente accordo non si applica alle operazioni di trasporto nazionale che si svolgono esclusivamente fra porti cinesi o fra porti di uno Stato membro della Comunita'. 2. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicata l'applicazione degli accordi marittimi bilaterali conclusi fra la Cina e i singoli Stati membri della Comunita' per quanto attiene le questioni escluse dal proprio ambito di applicazione. 3. Il presente accordo lascia del tutto impregiudicato il diritto delle navi dei paesi terzi di effettuare operazioni di trasporto di merci e di passegger i tra i porti delle parti o tra i porti di una delle parti e quelli di un paese terzo.

Testo vigente dal 27 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-26;50~accordo-art2 · fonte su Normattiva