[1]Impianti di risalita

[2]1. Le Parti contraenti convengono, nell'ambito delle procedure nazionali di autorizzazione degli impianti di risalita, di attuare, al di la' delle esigenze economiche e di sicurezza, una politica che risponda alle esigenze ecologiche e paesaggistiche. 2. Nuove autorizzazioni all'esercizio e concessioni di impianti di risalita saranno condizionate allo smontaggio e alla rimozione degli impianti di risalita fuori esercizio e alla rinaturalizzazione delle superfici inutilizzate con priorita' alle specie vegetali di origine locale.

Testo vigente dal 4 maggio 2012

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50~art12 · fonte su Normattiva