[1]Ricerca della qualita'

[2]1. Le Parti contraenti avviano una politica di ricerca permanente e sistematica della qualita' dell'offerta turistica sull'insieme del territorio alpino, tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche. 2. Esse favoriscono lo scambio di esperienze e la realizzazione di programmi d'azione comuni, che tendano ad un miglioramento qualitativo concernente in particolare:

  • a)l'inserimento degli impianti nei paesaggi e nell'ambiente naturale,
  • b)l'urbanistica, l'architettura (costruzioni nuove e recupero dei paesi),
  • c)le strutture alberghiere e l'offerta di servizi turistici,
  • d)la diversificazione dell'offerta turistica del territorio alpino, valorizzando le attivita' culturali delle diverse zone interessate.

Testo vigente dal 4 maggio 2012

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Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2012-04-05;50~art7 · fonte su Normattiva