1. - Le Parti Contraenti non estradano i propri cittadini. La qualita' di cittadino si valuta al momento della consegna dell'estradato. 2. - Tuttavia lo Stato richiesto si impegna, nella misura in cui ha competenza a giudicarli, a far perseguire i propri cittadini che abbiano commesso sul territorio dell'altro Stato reati puniti da ambedue gli Stati, allorche' lo Stato richiedente gli inviera', per via diplomatica, una domanda in tal senso, accompagnata dai fascicoli, documenti, oggetti e informazioni in suo possesso. Lo Stato richiedente verra' informato del seguito che sara' stato dato alla sua domanda.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;500~art3 · fonte su Normattiva