Ogni parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sara' vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vietera', per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.
Testo vigente dal 11 settembre 1981
