Ogni parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di flora selvatiche enumerate all'allegato I. Sara' vietato cogliere, collezionare, tagliare o sradicare intenzionalmente tali piante. Ogni Parte contraente vietera', per quanto necessario, la detenzione o la commercializzazione di dette specie.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art5 · fonte su Normattiva