Ogni Parte contraente adottera' necessarie e opportune leggi e regolamenti onde provvedere alla particolare salvaguardia delle specie di fauna selvatica enumerate all'allegato II. Sara' segnatamente vietato per queste specie:

  • a)qualsiasi forma di cattura intenzionale, di detenzione e di uccisione intenzionale;
  • b)il deterioramento o la distruzione intenzionali dei siti di riproduzione o di riposo;
  • c)il molestare intenzionalmente la fauna selvatica, specie nel periodo della riproduzione, dell'allevamento e dell'ibernazione, nella misura in cui tali molestie siano significative in relazione agli scopi della presente Convenzione;
  • d)la distruzione o la raccolta intenzionali di uova dall'ambiente naturale o la loro detenzione quand'anche vuote;
  • e)la detenzione ed il commercio interno di tali animali, vivi o morti, come pure imbalsamati, nonche' di parti o prodotti facilmente identificabili ottenuti dall'animale, nella misura in cui il provvedimento contribuisce a dare efficacia alle disposizioni del presente articolo.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;503~art6 · fonte su Normattiva