Al paragrafo 2 dell'articolo 11 della Convenzione e' aggiunta la seguente disposizione: "Nonostante le disposizioni precedenti del presente paragrafo, gli interessi provenienti da uno degli Stati contraenti sono esenti da imposta in detto Stato: (a) se il debitore degli interessi e' il Governo di detto Stato contraente o un suo ente locale; o (b) se gli interessi sono pagati al Governo dell'altro Stato contraente o ad un suo ente locale o ad un ente od organismo (compresi gli istituti finanziari) interamente di proprieta' di questo Stato contraente o di un suo ente locale; o (c) se gli interessi sono pagati ad altri enti od organismi (compresi gli istituti finanziari) in dipendenza di finanziamenti da essi concessi nel quadro di accordi conclusi tra i Governi degli Stati contraenti".

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~protocollo-aggiuntivo-art4 · fonte su Normattiva