1. Al paragrafo 1 dell'articolo 19 della Convenzione e' aggiunta la seguente disposizione: "Le disposizioni del presente paragrafo si applicano altresi' alle persone che svolgono attivita' in uno Stato contraente nel quadro degli accordi di cooperazione". 2. La dichiarazione concernente l'applicazione dell'articolo 19 contenuta nel protocollo di accordo allegato alla Convenzione e' soppressa.

Testo vigente dal 11 settembre 1981

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urn:nir:stato:legge:1981-08-05;504~protocollo-aggiuntivo-art5 · fonte su Normattiva