1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 5 miliardi per l'anno finanziario 1988 e lire 10 miliardi per ciascuno degli anni finanziari 1989 e 1990, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1988-1990, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1988, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Ristrutturazione e ampliamento della sede F.A.O." 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 21 novembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-03;506~art4 · fonte su Normattiva