Il decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415, recante proroga di termini a favore dei soggetti residenti nelle zone colpite dagli eventi alluvionali del novembre 1994 e disposizioni integrative del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 7 aprile 1995, n. 109, 10 giugno 1995, n. 226, e 3 agosto 1995, n. 324.

Testo vigente dal 30 novembre 1995

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 63/1999

    Altra decisione
    5 marzo 1999

    Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si è disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto è stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie è la conduttrice - è disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - è opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.

    Art. 3 cost. · Art. 32 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 · Art. 23 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;507~art1 · fonte su Normattiva