Deve ordinarsi la restituzione al giudice 'a quò degli atti relativi alla questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., nei confronti dell'art. 32, comma 2, della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), così come modificato dall'art. 5, commi 6 e 7, del d.l. 2 ottobre 1995, n. 415, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 29 novembre 1995, n. 507, con il quale, riguardo ai beni immobili dello Stato (demaniali e patrimoniali), destinati ad uso abitativo, concessi o locati a privati, si è disposto, a decorrere dal 1 gennaio 1995, un aumento dei canoni nella misura del doppio o del quintuplo, a seconda che il reddito annuo del nucleo familiare cui appartiene il conduttore sia superiore od inferiore ad ottanta milioni di lire. Successivamente all'ordinanza istruttoria emessa dalla Corte il 9 marzo 1998, la materia in oggetto è stata infatti regolata diversamente dall'art. 23 della legge 8 maggio 1998, n. 146, che con efficacia retroattiva, a partire dal 1 gennaio 1994, ha stabilito che il rapporto di locazione di immobili del demanio e del patrimonio dello Stato destinati ad uso abitativo dei dipendenti pubblici - quale nel caso di specie è la conduttrice - è disciplinato dalla legge, sul cosiddetto "equo canone", 27 luglio 1978, n. 392, e pertanto - considerato anche che in forza dell'art. 14, comma 5, della successiva legge 9 dicembre 1998, n. 431, le profonde modifiche da questa apportate alla legge del 1978, non si applicano ai giudizi in corso - è opportuno che il giudice rimettente valuti, alla luce dello 'ius superveniens', la permanenza del requisito della rilevanza.
Art. 3 cost. · Art. 32 Misure di razionalizzazione della finanza pubblica · Art. 1 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 2 ottobre 1995, n. 415 · Art. 23 Disposizioni per la semplificazione e la razionalizzazione del sistema tributario e per il funzionamento dell'Amministrazione finanziaria