Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione. Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonche' le spese di trasporto lino al porto di imbarco dei beni elencati nell'articolo 8.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art14 · fonte su Normattiva