Sono a carico del Governo italiano, salvo casi speciali, le spese di trasporto e di mantenimento dei candidati all'emigrazione durante lo svolgimento delle operazioni di preselezione e selezione. Sono ugualmente a carico del Governo italiano le spese di avviamento all'imbarco degli emigranti e del loro bagaglio, nonche' le spese di trasporto lino al porto di imbarco dei beni elencati nell'articolo 8.
Testo vigente dal 23 aprile 1963
