Il Governo italiano autorizza, in conformita' alle disposizioni vigenti in materia, con esenzione da diritti e senza formalita' valutarie, gli emigranti diretti verso il Brasile a portare con se' i seguenti materiali e merci:

  • a)strumenti di lavoro e piccole macchine operatrici, sia per artigiani che per lavoratori di professione qualificata;
  • b)una bicicletta o motocicletta o motoscooter (motoretta); una macchina da cucire usata e una macchina, pure usata, per eseguire, manualmente lavori di maglieria;
  • c)equipaggiamenti agricoli, attrezzi e macchine agricole, inclusi trattori e macchine per l'utilizzazione e la trasformazione dei prodotti della terra e dell'allevamento del bestiame, quando si tratti di agricoltori, di lavoratori addetti all'allevamento del bestiame, di contadini e di tecnici specializzati nelle industrie rurali;
  • d)sementi vegetali, selezionate e di interesse tecnico ed economico ed animali da riproduzione.

Testo vigente dal 23 aprile 1963

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urn:nir:stato:legge:1963-03-02;509~art8 · fonte su Normattiva