1. Nonostante le disposizioni degli articoli 14 e 15, i redditi che gli artisti dello spettacolo, quali gli artisti di teatro, del cinema, della radio o della televisione ed i musicisti, nonche' gli sportivi, ritraggono dalle loro prestazioni personali, in tale qualita' sono imponibili nello Stato contraente in cui dette attivita' sono svolte. 2. Quando il reddito proveniente da prestazioni personali di un'artista dello spettacolo o di uno sportivo, in tale qualita', e' attribuito ad un'altra persona, che non sia l'artista o lo sportivo medesimo, detto reddito puo' essere tassato nello Stato contraente dove dette prestazioni sono svolte, nonostante le disposizioni degli articoli 7, 14 e 15, se l'artista o lo sportivo partecipa direttamente od indirettamente agli utili di detta persona. 3. Nonostante le disposizioni dei precedenti paragrafi 1 e 2 del presente articolo, il reddito derivante dalle attivita' indicate nel paragrafo 1 e' esente da imposta nello Stato in cui l'attivita' e' esercitata a condizione che le predette attivita' siano svolte nel quadro di una convenzione o di un accordo culturale concluso tra gli Stati contraenti.

Testo vigente dal 3 settembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-07-23;509~art17 · fonte su Normattiva