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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]E' convertito in legge il R. decreto-legge 16 ottobre 1933, n. 1334, riguardante provvedimenti straordinari a favore dei danneggiati dal terremoto del 26 settembre 1933, con la seguente modificazione:

[8]Nell'art. 6, primo comma, alle parole « 10 giorni », sostituire:

[9]« 30 giorni ».

[10]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[11]Data a Roma, addi' 4 gennaio 1934 - Anno XII

[12]VITTORIO EMANUELE

[13]MUSSOLINI - DI CROLLALANZA - JUNG - DE FRANCISCI - ACERBO.

[14]Visto, il Guardasigilli: DE FRANCISCI.

Testo in vigore dal 2 febbraio 1934 al 9 maggio 2025

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urn:nir:stato:legge:1934-01-04;51~art1 · fonte del testo