Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
Articolo abrogato.
Abrogato dal 22 dicembre 2008
2 versioni dal 1979
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1979 al 22 dicembre 2008. 345 parole tolte in 4 capoversi.
tolto: E' convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 813, recante disposizioni in materia di tariffe autostradali e norme intese a soddisfare in via prioritaria i debiti indilazionabili degli enti autostradali a prevalente capitale pubblico e dei consorzi per le autostrade siciliane, con le seguenti modificazioni:
tolto: All'articolo 1, secondo comma, dopo le parole: di cui al primo comma, sono aggiunte le seguenti: fatta eccezione, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per quelle affidate in concessione alla societa' Autostrade meridionali. Al sesto comma, le parole: non costituisce componente positiva del reddito degli enti concessionari ai fini delle imposte dirette, sono sostituite dalle seguenti: costituisce onere detraibile ai fini delle imposte sul reddito degli enti concessionari. All'articolo 2, primo comma, e' aggiunta una virgola dopo le parole: dei debiti, ed un'altra dopo le parole: 31 dicembre 1978; le parole: e Messina-Catania, sono sostituite dalle seguenti: Messina-Catania e Siracusa-Gela. Al secondo comma, le parole: Entro trenta giorni, sono sostituite dalle seguenti: Entro sessanta giorni e dopo le parole: atto a comprovare il diritto acquisito dai creditori, sono aggiunte le seguenti: anche se il credito risulta da titoli di credito insoluti. Al terzo comma, dopo le parole: al pagamento dei creditori, sono aggiunte le seguenti: compresi i beneficiari dei titoli di credito insoluti, eventualmente emessi dagli enti concessionari a fronte dei debiti di cui al primo comma. Dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
tolto: I crediti risultanti da titoli di credito insoluti devono essere corredati da documentazione atta a dimostrare il diritto sottostante. All'articolo 2 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
tolto: Agli oneri di carattere generale si fara' fronte con i fondi del bilancio ordinario dell'ANAS. Dopo l'articolo 2, e' aggiunto il seguente: Art. 2-bis. - Ai componenti ed al segretario della commissione tecnico-finanziaria istituita con l'articolo 7 del decreto-legge 10 febbraio 1977, n. 19, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1977, n. 106, spetta un compenso che sara' determinato con decreto del Ministro dei lavori pubblici, sentito il Ministro del tesoro.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1979-02-19;51~artunico · fonte del testo