Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare lo scambio di lettere che costituisce un accordo per l'emendamento del paragrafo 1 dell'articolo X dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e l'Organizzazione per lo sviluppo industriale delle Nazioni Unite (UNIDO) sulle disposizioni amministrative per il Centro internazionale per la scienza e l'alta tecnologia del 9 novembre 1993, effettuato a Roma e Vienna rispettivamente l'11 ed il 16 maggio 1995.

Testo vigente dal 9 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1996-01-31;51~art1 · fonte su Normattiva