[1]ARTICOLO X Entrata in vigore, durata e modifiche 1. Il Presente Accordo ed il relativo Accordo fra l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo Sviluppo Industriale ed il Governo italiano circa l'Istituzione della Sede del Centro Internazionale per la Scienza e l'Alta Tecnologia, entreranno in vigore contemporaneamente, e quando le Parti, con una notifica scritta, si saranno scambiate l'informazione che tutte le necessarie misure interne sono state espletate. 2. Le consultazioni riguardo alle modifiche al presente Accordo saranno avviate su richiesta dell'UNIDO o del Governo. 3. Il presente Accordo sara' concluso per un periodo indefinito, ma con l'intesa che ogni Parte avra' il diritto di sospenderlo dandone notifica scritta all'altra Parte con ventiquattro (24) mesi di anticipo. Alla sospensione del presente Accordo, l'Accordo di cui al precedente paragrafo 1 sara' sospeso. 4. Il presente Accordo cessera' di essere vigente:

  • a)con il consenso reciproco dell'UNIDO e del Governo, e
  • b)se il CIS sara' trasferito dal territorio italiano. Fatto a Vienna il 9 novembre 1993 in due copie in lingua inglese.

[2]Per il Governo italiano Per l'Organizzazione delle Nazioni Unite per lo sviluppo Industriale _______________________ __________________________ Corrado Taliani, Mauricio de Maria y Campos Ambasciatore Direttore Generale Rappresentante Permanente dell'Italia presso l'UNIDO

Testo vigente dal 27 febbraio 1995

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1995-02-15;51~accordo-artx · fonte su Normattiva