[1]Conservazione, destinazione e riparto dei beni

[2]1. Fino al momento in cui la Parte richiedente comunica alla Parte richiesta l'avvenuta emissione di un provvedimento di confisca, i beni sottoposti a sequestro rimangono in possesso della Parte richiesta, che li custodisce impedendone la dispersione e assicurandone, per quanto possibile, la fruttuosita'. 2. Salvo diverso accordo tra le Parti - nello stipulare il quale le stesse Parti terranno conto della quantita' e qualita' della cooperazione prestata, nonche' della relativa efficacia -, le somme ottenute a seguito dell'esecuzione dei provvedimenti di confisca sono destinate dalla Parte richiesta, al netto di spese, interessi ed altri oneri, come segue: (a) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca non superano la somma di 10.000 euro, tale somma viene interamente destinata alla Parte richiesta; (b) se i proventi derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca sono uguali o superiori alla somma di 10.000 euro, la Parte richiesta trasferisce alla Parte richiedente il 50% dei proventi suindicati. 3. Salvo diverso accordo tra le Parti, i beni derivanti dall'esecuzione del provvedimento di confisca vengono destinati come segue dalla Parte richiesta: (a) i beni sono venduti; in questo caso il ricavato della vendita e' destinato o ripartito in conformita' al comma 2; (b) ove non risulti conveniente l'alienazione, i beni sono trasferiti alla Parte richiedente, che puo' rifiutare tale trasferimento tenendo indenne la Parte richiesta di oneri e spese; (c) nel caso in cui non sia possibile applicare le previsioni di cui alle precedenti lettere (a) e (b), i beni possono essere destinati diversamente, preferibilmente a fini di utilita' sociale, sulla base di apposito accordo tra le Parti. 4. In deroga alle disposizioni di cui ai precedenti commi e articoli, nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiesta, tale Parte ha il diritto di rifiutare il riconoscimento e l'esecuzione del suddetto provvedimento e comunque il diritto di mantenere la disponibilita' dei beni senza dover corrispondere alcunche' alla Parte richiedente. Nel caso in cui i beni oggetto del provvedimento di sequestro o confisca facciano parte del patrimonio demaniale o indisponibile della Parte richiedente, tale Parte ha diritto alla restituzione dei beni senza dover corrispondere alcunche' alla Parte richiesta.

Testo vigente dal 18 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;51~allegato-art3 · fonte su Normattiva