[1]Provvedimenti conseguenti al riconoscimento e alla esecuzione

[2]La Parte richiesta che, a seguito del riconoscimento e dell'esecuzione di un provvedimento di sequestro o confisca emesso dalla competente Autorita' dell'altra Parte, prestando adeguata e necessaria collaborazione, entra in possesso di beni sequestrati o confiscati, adotta tutti i provvedimenti necessari per impedire la dispersione dei beni stessi. A tal fine prende contatto con le Autorita' della Parte richiedente per ottenere informazioni sui rischi di dispersione dei beni e concordare le modalita' per la migliore esecuzione dei provvedimenti di sequestro o confisca e per decidere se nominare un soggetto incaricato di gestire i beni sequestrati o confiscati quando si tratti di aziende, imprese, quote sociali, azioni o altri beni che richiedano, per la loro natura o per la loro destinazione, un'attivita' di amministrazione.

Testo vigente dal 18 aprile 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-04-08;51~allegato-art2 · fonte su Normattiva