Animati dal desiderio di regolare in maniera defintiva gli obblighi reciproci derivanti dall'Art. 4 del Trattato firmato ad Osimo il 10 novembre 1975; Convinti che il presente Accordo, espressione dello spirito di buona volonta' che anima i rapporti fra i due Paesi, contribuira' al perseguimento delle finalita' enunciate dagli Accordi di Osimo, allo sviluppo della cooperazione economica in particolar modo fra le zone di frontiera dei due Paesi; Il Governo della Repubblica Italiana e il Consiglio Esecutivo Federale della Assemblea della RSF di Jugoslavia hanno convenuto quanto segue: Art. 1 I beni, diritti ed interessi indicati nel citato Art. 4 del Trattato di Osimo sono considerati come definitivamente acquisiti dalla Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia.

Testo vigente dal 6 dicembre 1988

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urn:nir:stato:legge:1988-11-07;518~accordo-art1 · fonte su Normattiva