[1]ACCORDO tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca sui trasporti internazionali su strada

[2]Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica democratica tedesca; animati dal desiderio di promuovere le relazioni amichevoli tra i due Stati; allo scopo di regolare e di facilitare i trasporti di viaggiatori e di merci tra i due Stati ed il transito attraverso i rispettivi territori, sulla base del reciproco vantaggio e degli interessi vicendevoli; animati dalla volonta' di applicare tutte le disposizioni dell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa firmato a Helsinki il 1 agosto 1975, ed in particolare quelle relative allo sviluppo dei trasporti; hanno convenuto quanto segue:

[3]Articolo 1.

[4]1. Le Parti Contraenti si concedono il diritto di effettuare trasporti di viaggiatori e di merci, compreso il traffico in transito, sul territorio dei due Stati, a mezzo di autoveicoli immatricolati nel rispettivo territorio secondo le modalita' stabilite nel presente Accordo. 2. I trasporti di cui al paragrafo 1 possono essere effettuati soltanto dai trasportatori abilitati in base alla legislazione nazionale ad effettuare sul territorio del loro Stato i trasporti stradali definiti nel presente Accordo.

Testo vigente dal 18 novembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-10-24;765~art1 · fonte su Normattiva