L'articolo 227, paragrafo 1, del trattato CEE 8 sostituito dalla seguente disposizione: 1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".
Testo vigente dal 10 marzo 1980
