Il testo dell'articolo 227, paragrafo 1 del trattato CEE e' sostituito dal testo seguente: "1. Il presente trattato si applica al Regno del Belgio, al Regno di Danimarca, alla Repubblica federale di Germania, alla Repubblica ellenica, al Regno di Spagna, alla Repubblica francese, all'Irlanda, alla Repubblica italiana, al Granducato del Lussemburgo, al Regno dei Paesi Bassi, alla Repubblica portoghese e al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord".

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

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urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art24 · fonte su Normattiva