La Repubblica ellenica puo' sospendere integralmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Comunita' nella sua composizione attuale. Essa ne informa gli altri Stati membri e la Commissione. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' sospendere totalmente o parzialmente la riscossione dei dazi applicabili ai prodotti importati dalla Grecia.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
