In nessun caso si applicano all'interno della Comunita' dazi doganali superiori a quelli applicati nei confronti dei paesi terzi che beneficiano della clausola della nazione piu' favorita. In caso di modifica o di sospensione dei dazi della tariffa doganale comune o di applicazione dell'articolo 34 da parte della Repubblica ellenica il Consiglio deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, puo' prendere le misure necessarie per mantenere la preferenza comunitaria.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art26 · fonte su Normattiva