1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini piu' brevi o piu' lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.

Testo vigente dal 10 marzo 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-02-12;52~art9 · fonte su Normattiva