1. L'applicazione dei trattati originari e degli atti delle Istituzioni e' soggetta, a titolo transitorio, alle disposizioni derogatorie previste dal presente atto. 2. Senza pregiudizio delle disposizioni particolari del presente atto che prevedono date differenti o termini piu' brevi o piu' lunghi, l'applicazione delle misure transitorie termina alla fine del 1985.
Testo vigente dal 10 marzo 1980
