1. Le misure transitorie relative all'applicazione degli atti concernenti la politica agricola comune e non specificate nel presente atto di adesione, anche in materia di strutture, rese necessarie dall'adesione, sono adottate prima dell'adesione, secondo la procedura prevista dal paragrafo 3 ed entrano in vigore al piu' presto alla data dell'adesione. 2. Le misure transitorie di cui al paragrafo 1 sono quelle menzionate agli articoli 247, 253, 254, 256, 263, paragrafo 2 e all'articolo 280. 3. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione, o la Commissione, deliberando secondo la procedura prevista dall'articolo 257, paragrafo 1, adottano le misure transitorie di cui al paragrafo 1 del presente articolo a seconda che gli atti iniziali cui si riferiscono siano stati adottati dall'una o dall'altra di queste istituzioni.

Testo vigente dal 28 dicembre 1985

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1985-12-11;775~art258 · fonte su Normattiva