[1]PROTOCOLLI
[2]PROTOCOLLO N° 1 concernente lo statuto della Banca Europea per gli Investimenti
[3]ARTICOLO 1
[4]L'articolo 3 del protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "ARTICOLO 3
[5]Conformemente all'articolo 129 del trattato, i membri della Banca sono: - il Regno del Belgio; - il Regno di Danimarca; - la Repubblica federale di Germania; - la Repubblica ellenica; - la Repubblica francese; - l'Irlanda; - la Repubblica italiana; - il Granducato del Lussemburgo; - il Regno dei Paesi Bassi; - il Regno Unito di Gran Bretagna o Irlanda del Nord".
Testo vigente dal 10 marzo 1980
