[1]Accordo tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede per un impianto agrivoltaico a Santa Maria di Galeria
[2]Il Governo della Repubblica Italiana e la Santa Sede, qui di seguito anche denominate le «Parti», Visto il Trattato fra la Santa Sede e l'Italia, fatto a Roma l'11 febbraio 1929, di seguito «Trattato dell'11 febbraio 1929»; Visto l'Accordo fra la Santa Sede e l'Italia per gli impianti radio vaticani a Santa Maria di Galeria e a Castel Romano, fatto nel Palazzo Apostolico Vaticano l'8 ottobre 1951, di seguito «Accordo dell'8 ottobre 1951»; Visti la Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatta a New York il 9 maggio 1992 e l'Accordo di Parigi collegato alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, adottato a Parigi il 12 dicembre 2015, dei quali la Repubblica Italiana e la Santa Sede, in nome e per conto dello Stato della Citta' del Vaticano, sono parti; Tenuto conto della speciale rilevanza dei rapporti tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, caratterizzati da mutua collaborazione ed improntati alla ricerca di soluzioni condivise in materie di interesse comune; Considerata l'opportunita' di adeguare gli obblighi pattizi esistenti tra le Parti alle nuove possibilita' dischiuse dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e della tecnologia, in particolare nella produzione di energia da fonti rinnovabili; Considerate la comprovata sensibilita' e le nobili tradizioni artistiche e culturali che vanta la Chiesa Cattolica; Tenuto conto dell'intenzione manifestata dalla Santa Sede di realizzare nell'area di sua proprieta', sita in territorio italiano nella localita' di Santa Maria di Galeria, un impianto agrivoltaico che consenta l'approvvigionamento di energia elettrica da fonti rinnovabili dello Stato della Citta' del Vaticano; Tenuto conto che sulla suddetta area operano taluni benefici, anche di natura fiscale, in virtu' di obbligazioni internazionali contratte dall'Italia prima del 1° gennaio 1958, cui si applicano le garanzie previste dall'articolo 351 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; Considerata la necessita' che muove la Santa Sede di «operare una transizione verso un modello di sviluppo sostenibile che riduca le emissioni di gas serra, attraverso i mezzi tecnologici di cui l'umanita' dispone»; Considerate l'assoluta peculiarita' dell'iniziativa, l'assenza di un impatto rilevante sul mercato energetico e la sensibilita' ambientale condivisa tra le Parti; Considerato che la Repubblica Italiana aderisce e sostiene quest'iniziativa e che intende favorirne la rapida realizzazione, tenuto conto delle esigenze di approvvigionamento di energia elettrica dello Stato della Citta' del Vaticano;
[3]hanno convenuto quanto appresso:
[4]Art. 1.
[5]1. La disciplina prevista dagli articoli 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 si applica all'impianto agrivoltaico, alle relative strutture di trasmissione e stoccaggio dell'energia elettrica ed ogni altra infrastruttura collegata, connessa o ancillare all'impianto, che potranno essere installati nell'ambito massimo dell'area di proprieta' della Santa Sede sita in Santa Maria di Galeria, come individuate dall'articolo 1 dell'Accordo dell'8 ottobre 1951. 2. Al di fuori di quanto previsto dalle disposizioni del presente Accordo, gli impianti non godranno di incentivazioni o di altri benefici eventualmente accordati dalla legislazione italiana ad impianti della medesima natura.
Testo vigente dal 23 aprile 2026
