1. L'energia elettrica prodotta dallo Stato della Citta' del Vaticano e, per esso, dal Governatorato tramite gli impianti indicati all'articolo 1 sara' immessa nella rete di trasmissione e distribuzione italiana, nel rispetto della normativa tecnica di riferimento, senza oneri o adempimenti fiscali a carico della Santa Sede o dello Stato della Citta' del Vaticano. 2. Nei limiti della quantita' di energia prodotta dagli impianti indicati all'articolo 1, lo Stato della Citta' del Vaticano e per esso il Governatorato ha diritto di prelevare dalla rete, a titolo gratuito e senza carichi fiscali o di altra natura, la quantita' di energia elettrica occorrente all'approvvigionamento dello Stato della Citta' del Vaticano, degli immobili di cui agli articoli 14, 15 e 16 del Trattato dell'11 febbraio 1929 e comunque degli Enti ed Istituzioni collegate con la Santa Sede o facenti parte del bilancio consolidato della Santa Sede, fatto salvo per questi ultimi l'obbligo di corrispondere eventuali imposte. 3. L'energia elettrica prodotta dagli impianti indicati dall'articolo 1 in eventuale eccedenza rispetto alle esigenze di approvvigionamento di cui al paragrafo 2 restera' nelle disponibilita' della Repubblica italiana.

Testo vigente dal 23 aprile 2026

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urn:nir:stato:legge:2026-04-01;52~accordo-art2 · fonte su Normattiva