1. Le Parti si impegnano ad elaborare e ad attuare se del caso in collaborazione con le organizzazioni sportive interessate e con i mass-media, programmi educativi e campagne di informazione che pongano in rilievo i rischi per la salute inerenti al doping nonche' il pregiudizio che ne deriva per i valori etici dello sport. Tali programmi e campagne si rivolgono sia ai giovani negli istituti scolastici e nei circoli sportivi sia ai loro genitori, nonche' agli atleti adulti ai responsabili ed ai direttori sportivi ed agli allenatori. Per le persone che lavorano nel settore medico questi programmi educativi sottolineano l'importanza del rispetto della deontologia medica. 2. Le Parti si impegnano ad incoraggiare ed a promuovere in collaborazione con le organizzazioni sportive, regionali nazionali ed internazionali interessate, ricerche relative alla elaborazione di programmi di addestramento fisiologico e psicologico fondati su basi scientifiche e che rispettino l'integrita' della persona umana.

Testo vigente dal 9 dicembre 1995

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urn:nir:stato:legge:1995-11-29;522~convenzione-art6 · fonte su Normattiva