[1]- Promozione della ricerca antidoping

[2]Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilita', la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:

[3](a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute; (b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrita' dell'individuo; (c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.

Testo vigente dal 14 dicembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-26;230~art24 · fonte su Normattiva