[1]- Promozione della ricerca antidoping
[2]Gli Stati parte si impegnano ad incoraggiare e promuovere, nei limiti delle loro possibilita', la ricerca antidoping in collaborazione con le organizzazioni sportive e le altre organizzazioni competenti in merito a:
[3](a) la prevenzione, i metodi di individuazione, gli aspetti comportamentali e sociali del doping e le sue conseguenze sulla salute; (b) i sistemi ed i metodi di elaborazione di programmi scientifici di allenamento fisico e psicologico che rispettino l'integrita' dell'individuo; (c) l'utilizzo di tutte le nuove sostanze e metodi derivati dai progressi scientifici.
Testo vigente dal 14 dicembre 2007
