Gli Stati membri riaffermano i propri obblighi ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, senza alcuna limitazione geografica della sfera di applicazione di questi strumenti, e il loro impegno a cooperare con i servizi dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati ai fini dell'applicazione di questi strumenti.
Testo vigente dal 5 gennaio 1993
