Se ad un membro della famiglia del richiedente l'asilo e' stato riconosciuto lo status di rifugiato ai sensi della convenzione di Ginevra, modificata dal protocollo di New York, in uno Stato membro ove risiede legalmente, questo Stato e' responsabile dell'esame della domanda, purche' gli interessati lo desiderino. Membro della famiglia sono esclusivamente il coniuge del richiedente l'asilo, i figli di eta' inferiore ai 18 anni, non sposati, oppure il padre o la madre se il richiedente l'asilo e' egli stesso minore di eta' inferiore ai 18 anni non sposato.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art4 · fonte su Normattiva