[1]Articolo II-78 Diritto di asilo
[2]Il diritto di asilo e' garantito nel rispetto delle norme stabilite dalla convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 e dal protocollo del 31 gennaio 1967, relativi allo status dei rifugiati, e a norma della Costituzione.
Testo vigente dal 21 aprile 2005
