1. L'esame della domanda di asilo compete allo Stato membro responsabile del controllo dell'entrata dello straniero nel territorio degli Stati membri, a meno che, dopo essere legalmente entrato in uno Stato membro in cui e' dispensato dal visto, lo straniero non presenti la domanda di asilo in un altro Stato membro in cui e' parimenti dispensato dal visto per l'ingresso nel suo territorio. In questo caso l'esame della domanda di asilo compete a quest'ultimo Stato. 2. Fino all'entrata in vigore di un accordo tra gli Stati membri in materia di modalita' di attraversamento dei confini esterni, lo Stato membro che autorizza un transito senza visto attraverso le zone di transito dei suoi aeroporti non e' considerato responsabile del controllo dell'entrata, per viaggiatori che non escono dalla zona di transito. 3. Qualora la domanda di asilo sia presentata al momento del transito in un aeroporto di uno Stato membro, l'esame di detta domanda compete a quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art7 · fonte su Normattiva