Se il richiedente l'asilo ha varcato irregolarmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da uno Stato non membro delle Comunita' europee, la frontiera di uno Stato membro, e se il suo ingresso attraverso detta frontiera puo' essere provato, l'esame della domanda di asilo e' di competenza di quest'ultimo Stato membro. La competenza di detto Stato e' tuttavia esclusa qualora sia provato che il richiedente l'asilo ha soggiornato nello Stato membro nel quale ha presentato la sua domanda almeno sei mesi prima della presentazione della domanda stessa, in tal caso l'esame della domanda di asilo e' di competenza di quest'ultimo Stato.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;523~convenzione-art6 · fonte su Normattiva