Il Ministro di grazia e giustizia - Ufficio centrale per la giustizia minorile - e' autorita' centrale ai sensi e per gli effetti della convenzione di cui all'articolo 1. L'autorita' centrale, nello svolgimento dei suoi compiti, puo' essere assistita o rappresentata dall'Avvocatura dello Stato e puo' avvalersi dei servizi minorili dell'Amministrazione di grazia e giustizia e degli organi di polizia.

Testo vigente dal 5 gennaio 1993

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urn:nir:stato:legge:1992-12-23;524~art3 · fonte su Normattiva