1. Le disposizioni concernenti le pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla diversa natura delle prestazioni) alle domande di prestazioni per orfani e pensioni di invalidita' in base alla legislazione della Repubblica italiana e alle domande di prestazioni per orfani e di pensione di invalidita' in base alla legislazione del Regno Unito, tenuto conto che:
- a)per il calcolo di tali prestazioni in base alla legislazione del Regno Unito le disposizioni del paragrafo (4) dell'articolo 12 si applicano soltanto quando non vi e' diritto a prestazione in base alla legislazione della Repubblica italiana;
- b)qualora il pro-rata specificato nella lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 12 sia stato determinato in base alla legislazione del Regno Unito a seguito di domanda di pensione di invalidita', detto pro-rata non sara' nuovamente calcolato in relazione a una successiva domanda se ambedue le domande si riferiscono allo stesso periodo di interruzione dell'occupazione. 2. Qualora una persona abbia diritto in conformita' delle disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo a prestazioni in base alle legislazioni di ambedue le Parti contraenti, e la somma di tali prestazioni e' inferiore alla prestazione cui l'interessato puo' aver diritto in base alla sola legislazione del Regno Unito senza l'applicazione di dette disposizioni, egli avra' diritto anche, in base a detta legislazione, ad un complemento, pari alla differenza fra i suddetti importi, a carico dell'organismo di assicurazione del Regno Unito.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
