Le disposizioni che si riferiscono alle pensioni di vecchiaia contenute negli articoli 12 e 13 della presente Convenzione si applicano (con quelle modifiche che possono essere richieste dalla differente natura delle prestazioni) alle prestazioni per i superstiti a norma della legislazione della Repubblica italiana e alle prestazioni per le vedove in base alla legislazione del Regno Unito.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
