1. Qualora una persona normalmente residente nel territorio del Regno Unito - e che dal momento del suo ultimo arrivo in questo territorio sia obbligato a versare i contributi a norma della legislazione del Regno Unito nella qualita' di lavoratore subordinato o di lavoratore autonomo - richieda di essere esentato, in relazione ad incapacita' al lavoro, gravidanza e parto o disoccupazione, dall'obbligo di pagare i contributi per qualsiasi periodo, e di ottenere per detto periodo l'accreditamento dei contributi, ai fini di tale richiesta:

  • a)qualunque periodo di occupazione in Italia sara' considerato come un periodo di occupazione nel Regno Unito per il quale egli abbia pagato contributi, in qualita' di lavoratore subordinato soggetto alla legislazione del Regno Unito;
  • b)qualunque periodo svolto in Italia di attivita' lavorativa autonoma, sara' considerato come un periodo di attivita' lavorativa autonoma nel Regno Unito e per il quale egli abbia pagato contributi in qualita' di lavoratore autonomo soggetto alla legislazione del Regno Unito. 2. Qualora una persona riceva prestazioni di vedovanza o pensione di invalidita' per qualsiasi periodo in base alla legislazione del Regno Unito, in applicazione delle disposizioni degli articoli 14 o 15 della presente Convenzione, e queste prestazioni sono state calcolate in base alle disposizioni dei paragrafi 1, 2 e 3 dell'articolo 12 i contributi le saranno accreditati in base a detta legislazione soltanto per la parte di quel periodo che e' proporzionato al rapporto in base al quale e' stato determinato il pro-rata ai sensi di detta legislazione in applicazione delle disposizioni della lettera b) del paragrafo 1 dell'articolo 12.

Testo vigente dal 29 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;526~art26 · fonte su Normattiva