Qualora una prestazione sia erogabile, a norma della legislazione di una Parte contraente, ad una persona nel territorio dell'altra Parte, l'erogazione stessa puo' essere effettuata dall'organismo di assicurazione di quest'ultima Parte, previo accordo tra gli organismi di assicurazione delle due Parti.
Testo vigente dal 29 agosto 1973
