Art. 22 (Accordo)
[1]Richieste di recupero
[2]1. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha pagato ad un beneficiario una somma eccedente quella spettante al beneficiario, l'Istituzione puo', nell'ambito e nei termini della legislazione applicabile, richiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente alla somma pagata in eccesso da qualsiasi somma erogabile al beneficiario da quest'ultima Istituzione. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione dovra' rispettare l'ambito e i termini della legislazione applicabile, come se richiedesse una somma in eccesso erogata da tale stessa Istituzione. L'Istituzione trasmettera' la somma che ha trattenuto alla Istituzione richiedente. 2. Se l'Istituzione di una Parte Contraente ha fatto pagamenti anticipati per un periodo durante il quale il beneficiario aveva diritto alle prestazioni in base alla legislazione dell'altra Parte Contraente, questa Istituzione puo' chiedere all'Istituzione dell'altra Parte Contraente di trattenere una somma equivalente a tali anticipi dalle prestazioni che tale Istituzione deve erogare al beneficiario per lo stesso periodo. Tale trattenuta da parte di questa Istituzione rispettera' l'ambito e i termini delle leggi applicabili e la somma trattenuta sara' trasmessa all'Istituzione richiedente.
Testo vigente dal 8 luglio 2015
