[1]amichevole

[2]1. Quando un residente di uno Stato contraente ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una doppia tassazione non conforme alla presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai ricorsi previsti dalla legislazione nazionale di detti Stati, indirizzare all'autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente, una domanda scritta per la revisione di detta tassazione. Perche' sia ricevibile, detta domanda deve essere presentata nel termine di due anni a decorrere dalla notifica o dalla ritenuta alla fonte della seconda tassazione. 2. Detta autorita' competente fara' del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa stessa non e' in grado di adottare una soddisfacente soluzione, per regolare la questione attraverso un accordo amichevole con l'autorita' competente dell'altro Stato contraente, al fine di evitare una doppia tassazione non conforme alla Convenzione. 3. Le autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio, attraverso un accordo amichevole, per risolvere le difficolta' o dissipare i dubbi che possono sorgere dall'applicazione della Convenzione. 4. Le autorita' competenti degli Stati contraenti concorderanno i provvedimenti amministrativi necessari ai fini dell'esecuzione delle disposizioni della Convenzione ed in particolare per quanto riguarda la documentazione che dovra' essere fornita dai residenti di ciascuno Stato per beneficiare nell'altro Stato delle esenzioni o riduzioni di imposta previste da questa Convenzione.

Testo vigente dal 30 agosto 1973

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urn:nir:stato:legge:1973-07-30;527~art25 · fonte su Normattiva