(1) Quando un residente di uno degli Stati contraenti ritiene che le misure adottate da uno o da entrambi gli Stati contraenti comportano o comporteranno per lui una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione, egli puo', indipendentemente dai mezzi di gravame previsti dalla legislazione di detti Stati contraenti, sottoporre il suo caso all'Autorita' competente dello Stato contraente di cui egli e' residente. (2) Detta Autorita' competente fara' del suo meglio, se il ricorso le appare fondato e se essa non e' in grado di giungere ad una soddisfacente soluzione, per regolare il caso attraverso un accordo amichevole con l'Autorita' competente dell'altro Stato contraente al fine di evitare una tassazione non conforme alle disposizioni della presente Convenzione. (3) Le Autorita' competenti degli Stati contraenti faranno del loro meglio per risolvere attraverso un accordo amichevole le difficolta' ed i dubbi che potranno sorgere in ordine alla interpretazione o all'applicazione della presente Convenzione. Esse possono altresi' consultarsi al fine di eliminare la doppia imposizione nei casi non previsti dalla presente Convenzione. (4) Le Autorita' competenti degli Stati contraenti potranno comunicare direttamente tra di loro al fine di pervenire agli accordi indicati nei paragrafi precedenti.
Testo vigente dal 8 gennaio 1973
