CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: COMPOSIZIONE 1. Il Consiglio di Amministrazione e' composto da ventitre (23) membri che non possono essere membri del Consiglio dei Governatori, e di cui: (i) undici (11) sono eletti dai Governatori, che rappresentano la Repubblica Federale Tedesca, la Francia, l'Italia, il Regno Unito, la Spagna, il Belgio, l'Olanda, la Danimarca, la Grecia, il Portogallo, e l'Irlanda, il Lussemburgo, la Comunita' Economica Europea e la Banca Europea degli Investimenti; e (ii) dodici sono (12) eletti dai Governatori che rappresentano gli altri membri di cui:
- a)quattro (4) dai Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A del presente statuto come paesi dell'Europa Centrale e Orientale possibili beneficiari della Banca;
- b)quattro (4) dai Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A del presente Statuto come altri paesi europei;
- c)quattro (4) dai Governatori che rappresentano i paesi elencati nell'allegato A del presente Statuto come paesi non europei. Gli Amministratori, oltre a rappresentare i membri dai cui Governatori sono stati eletti, possono rappresentare anche i membri che assegnano loro i propri voti. 2. Gli Amministratori devono essere persone altamente competenti in materia economica e finanziaria e vengono eletti secondo le procedure fissate nell'allegato B. 3. Per tener conto dei cambiamenti del numero dei membri della Banca, il Consiglio dei Governatori puo' aumentare, ridurre o modificare la composizione del Consiglio di Amministrazione con il voto favorevole di almeno due terzi dei Governatori che rappresentano almeno tre quarti del potere di voto totale dei membri. Senza pregiudizio per l'esercizio di questi poteri per le successive elezioni, il numero e la composizione del secondo consiglio di amministrazione sono quelli stabiliti al paragrafo 1 del presente articolo. 4. Ogni Amministratore nomina un Vice Amministratore con pieni poteri di agire in sua vece in caso di sua assenza. Gli Amministratori ed i loro Vice devono essere cittadini dei paesi membri. Nessun membro puo' essere rappresentato da piu' di un Amministratore. Un Vice Amministratore puo' prender parte alle riunioni del Consiglio di Amministrazione ma puo' votare solo quando agisce in sostituzione del proprio Amministratore. 5. Gli Amministratori restano in carica per un periodo di tre (3) anni e possono essere rieletti; tuttavia il primo Consiglio di Amministrazione e' eletto dal Consiglio dei Governatori nel corso della riunione inaugurale e resta in carica fino alla riunione annuale del Consiglio dei Governatori, immediatamente successiva o, qualora il Consiglio dei Governatori cosi' decida in quella riunione annuale, fino alla riunione annuale ancora successiva. Gli Amministratori restano in carica fino a quando i loro successori non siano stati scelti e non abbiano assunto l'incarico. Se la carica di amministratore resta vacante per piu' di centottanta giorni (180) prima del termine del suo mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore devono scegliere un successore per il resto del mandato secondo le procedure fissate nell'allegato B. Per tale elezione e' richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Se la carica di Amministratore diviene vacante centottanta (180) giorni o meno prima del termine del mandato, i Governatori che hanno eletto il precedente Amministratore possono ugualmente scegliere un successore per il resto del mandato; in tale elezione e' richiesta la maggioranza dei voti espressi dai Governatori interessati. Nel periodo di vacanza il Vice Amministratore o il precedente Amministratore possono esercitare le funzioni di Amministratore, tranne quella di nominare un Vice Amministratore.
Testo vigente dal 26 febbraio 1991
