L'articolo 11, paragrafo 2, primo, secondo e terzo comma del Protocollo sullo statuto della Banca e' sostituito dalle seguenti disposizioni: "2. Il Consiglio di amministrazione e' composto di 19 amministratori e di 11 sostituti. Gli amministratori sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di: 3 amministratori designati dalla Repubblica federale di Germania; 3 amministratori designati dalla Repubblica francese; 3 amministratori designati dalla Repubblica italiana; 3 amministratori designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 amministratore designato dal Regno del Belgio; 1 amministratore designato dal Regno di Danimarca; 1 amministratore designato dalla Repubblica ellenica; 1 amministratore designato dall'Irlanda; 1 amministratore designato dal Granducato del Lussemburgo; 1 amministratore designato dal Regno dei Paesi Bassi; 1 amministratore designato dalla Commissione. I sostituti sono nominati per un periodo di cinque anni dal Consiglio dei governatori in ragione di: 2 sostituti designati dalla Repubblica federale di Germania; 2 sostituti designati dalla Repubblica francese; 2 sostituti designati dalla Repubblica italiana; 2 sostituti designati dal Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord; 1 sostituto designato di comune accordo dal Regno di Danimarca, dalla Repubblica ellenica e dall'Irlanda; 1 sostituto designato di comune accordo dai paesi del Benelux; 1 sostituto designato dalla Commissione.".
Testo vigente dal 10 marzo 1980
