INTERNAZIONALE DELLA BANCA 1. La Banca non puo' accettare l'amministrazione di Fondi Speciali o altri prestiti o assistenza che possano pregiudicare, derivare o altrimenti alterare il proprio fine o le proprie funzioni. 2. La Banca, il suo Presidente, il(i) Vice Presidenti(i), i funzionari ed gli impiegati nel prendere una decisione possono considerare solo elementi pertienenti al fine, alle funzioni e alle operazioni della Banca, come esposte nel presente Statuto. Tali elementi sono soppesati equamente per perseguire il fine ed adempiere alle funzioni della Banca. 3. Il Presidente, il(i) Vice Presidente(i), i funzionari e gli impiegati della Banca, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno doveri solo verso la Banca e non verso altre autorita'. Ciascun membro della Banca rispettera' il carattere internazionale di tale funzione e si asterra' da tutti i tentativi di influenzare uno qualsiasi di essi nell'adempimento delle sue funzioni.

Testo vigente dal 26 febbraio 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-02-11;53~art32 · fonte su Normattiva