Art. 78 — Banche autorizzate in Italia
La Banca d'Italia puo' imporre il divieto di intraprendere nuove operazioni oppure ordinare la chiusura di succursali alle banche autorizzate in Italia, per violazione di disposizioni legislative, amministrative o statutarie che ne regolano l'attivita', per irregolarita' di gestione ovvero, nel caso di succursali di banche ((di Stato terzo)), anche per insufficienza di fondi.
Testo vigente dal 9 gennaio 2026, tuttora in vigore · versione 120 su Normattiva